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VERIFICHE PERIODICHE

PREMESSA

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (A.C. 1248)Proposta di emendamento all Art. 32 comma f

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA,o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

DECRETO 11 aprile 2011 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale, n. 98 del 29 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.



TIPOLOGIA DELLE MACCHINE

Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati:
Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
Gruppo SP - Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f ) Ascensori e montacarichi da cantiere



DEFINIZIONI

• Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
• Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto precedente e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
• Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.



PRIMA VERIFICA

La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata a seguito della messa in servizio dell’apparecchio;richiesta da effettuarsi alla sede INAIL competente per territorio, indicando eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI). La prima verifica periodica è finalizzata:
a) identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d)controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.



VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le stesse modalità di cui alla prima verifica e con la periodicità indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 di seguito riportata



SOLLEVAMENTO COSE - SC

Settore d’impiego:

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Settore d’impiego: altri settori

Età > 10 anni

Età < 10 anni

Età > 10 anni

Età < 10 anni


Fisse

Argani e paranchi

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru a struttura limitata (monorotaia)

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru a mensola/bandiera/bicicletta

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru a ponte

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru a cavalletto

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru a portale braccio fisso o girevole

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali

Gru Derrick

Verifica annuale

Verifiche biennali

Verifiche biennali

Verifiche triennali


Mobili

o Trasferibili

Gru montata su autocarro

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifiche biennali

Autogru e simili

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifiche biennali

Carrello semovente a braccio telescopico

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifiche biennali

Gru a torre

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifiche biennali


SOLLEVAMENTO PERSONE – SP

Periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifiche biennali

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica annuale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmentecolonne

Verifica annuale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifiche biennali


DISPOSIZIONI

Le eventuali violazioni. riferite alle verifiche devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche di riferimento (UNI-ISO 9927). Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.



PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Almeno 45 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica ed eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI). Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura al soggetto privato abilitato (CENPI) per l’esecuzio-ne delle stesse.

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